SEZIONE
III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
N°
5 articoli (da art. 31 a art. 35)
Articolo
31 - Servizio di prevenzione e protezione
1.
Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro
organizza il servizio di prevenzione e protezione all’interno della
azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi
esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro
o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente
articolo.
2.
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui
al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali
di cui all’articolo 32, devono essere in numero sufficiente
rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di
tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi
non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta
nell’espletamento del proprio incarico.
3.
Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di
lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso
delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove
occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.
4.
Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di
dipendenti che, all’interno dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.
5.
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è
per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
6.
L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno
dell’azienda, ovvero dell’unità produttiva, è comunque
obbligatoria nei seguenti casi:
a)
nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni,,
soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli
articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
b)
nelle centrali termoelettriche;
c)
negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive
modificazioni;
d)
nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni;
e)
nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f)
nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g)
nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50
lavoratori. (Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro per il datore di lavoro)
7.
Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione deve essere interno.
8.
Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di
gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di
prevenzione e protezione.
I
datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per
l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e
del responsabile.
Articolo
32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili
dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni
1.
Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli
addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni
devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative.
2.
Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al
comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a
specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio
prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente
periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in
materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28,
comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di
relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono
rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26
gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e
successive modificazioni.
3.
Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto
coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui
al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate,
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da
sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi
secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2.
4.
I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle
università, dall’ISPESL, dall’INAIL, o dall’IPSEMA per la
parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco dall’amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione dalle altre Scuole superiori delle
singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di
lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai
soggetti di cui al punto 4 dell’accordo di cui al comma 2 nel
rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste.
Ulteriori
soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapprti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
5.
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:
L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al
decreto del
Ministro
dell’università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato
nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10,
4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O
alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al
decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.
128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali
riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai
sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai
corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori
titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli
indirizzi definiti nell’accordo Stato-regioni di cui al comma 2. È
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34.
7.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività
di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei
componenti del servizio interno sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel
rispetto delle vigenti disposizioni.
8.
Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e
universitari e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e
coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento
diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione
dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, individuandolo tra:
a)
il personale interno all’unità scolastica in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine
disponibile;
b)
il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad
operare in una pluralità di istituti.
9.
In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8,
gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’opera
di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione,
in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici
scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati
in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto
esterno libero professionista.
10.
Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un
esperto esterno per ricoprire l’incarico di responsabile del
servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e
protezione con un adeguato numero di addetti.
Articolo
33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali
provvede:
a)
all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei
rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale;
b)
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di
controllo di tali misure;
c)
ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d)
a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e)
a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui
all’articolo 35;
f)
a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
2.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza
nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto
legislativo.
3.
Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.
Articolo
34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti
di prevenzione e protezione dai rischi
1.
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di
lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione eù protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di
prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’
ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi
successivi.
1-
bis. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle
imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di
lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché
di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di
affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di
prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità
produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31,
dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;
2.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e
massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei
contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici
mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino
alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente,
conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo
3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è
riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
2-bis.
Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma
1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli
articoli 45 e 46.
3.
Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì
tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto
previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di
cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano
frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale
16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi
dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro
per datore di lavoro e dirigenti)
Articolo
35 - Riunione periodica
1.
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15
lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta
all’anno una riunione cui partecipano:
a)
il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b)
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c)
il medico competente, ove nominato;
d)
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame
dei partecipanti:
a)
il documento di valutazione dei rischi;
b)
l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della
sorveglianza sanitaria;
c)
i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei
dispositivi di protezione individuale;
d)
i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti
e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della
loro salute. (Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600
euro per datore di lavoro e dirigenti)
3.
Nel corso della riunione possono essere individuati:
a)
codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di
infortuni e di malattie professionali;
b)
obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base
delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro.
4.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di
cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a
15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 4.000 euro per datore
di lavoro e dirigenti)
5.
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione
dei partecipanti per la sua consultazione. (Sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – dirigente)